IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare il comma 95 che prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e' disciplinato dagli atenei in conformita' ai "criteri generali" da definirsi con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'atto di indirizzo del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica "autonomia didatticaregime transitorio" del 5 agosto 1997; Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 80 ed 81 - Titolo V - Facolta' di lettere e filosofia relativi al corso di laurea in lettere, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dall'80 all'89, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Titolo V FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA Art. 80. La facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere e i diplomi universitari di operatore dei beni culturali (sede di Spoleto) e per traduttori e interpreti (sede di Terni). Corso di laurea in lettere Art. 81. Afferenza e accesso 1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. 2. L'accesso al corso di laurea e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Art. 82. Finalita' del corso di laurea 1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacita' critiche necessarie cosi' per ogni attivita' professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'articolo che segue, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea. Art. 83. Aree disciplinari caratterizzanti 1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari. 1) area delle scienze letterarie; 2) area delle scienze filologiche; 3) area delle scienze glottologiche e linguistiche; 4) area delle scienze storiche; 5) area delle scienze archeologiche; 6) area delle scienze storicoartistiche; 7) area delle scienze antropologiche e geografiche; 8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo; 9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche. 2. Le strutture competenti potranno individuare successivamente altre aree disciplinari caratterizzanti in relazione agli interessi culturali, didattici e scientifici del corso di laurea. 3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 88, comma 3, i settori scientificodisciplinari come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184, supplemento ordinario n. 112) e decreto ministeriale 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, n. 175, supplemento ordinario n. 152), vengono collocati dalle strutture competenti nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientificodisciplinare puo' far parte di una sola area disciplinare caratterizzante. Art. 84. Durata e articolazione del corso di laurea 1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento. 2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi: 1) classico; 2) moderno. Art. 85. Organizzazione degli studi 1. Le strutture competenti stabiliscono la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determinano inoltre le eventuali propedeuticita' e le modalita' delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 88), come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno. 2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente puo' essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 86. Affinita' e riconoscimenti 1. Il corso di laurea in lettere e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della facolta' di scienze della formazione. 2. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, le strutture competenti valutano l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 87. Manifesto degli studi 1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi le strutture competenti provvedono a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indicano inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria. Art. 88. Curricolo didattico 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni: 1) Letteratura italiana (L12A)*; 2) Letteratura latina (L07A)**; 3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A Glottologia linguistica; L11A Linguistica italiana; 4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A Lingua e letteratura francese; L17A Lingua e letteratura spagnola; L18A Lingua e letteratura inglese; L19A Lingua e letteratura tedesca; L21B lingue e letterature slavoorientali. Con riferimento a peculiari esigenze e interessi culturali, le strutture competenti possono scegliere altra "Lingua e letteratura" appartenente alla tradizione culturale europea; 5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A Geografia; M06B Geografia economicopolitica. 2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo: A. Indirizzo classico: 6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C Letteratura greca; L06D Civilta' bizantina; L07B Letteratura latina medievale e umanistica; L08A Filologia classica; L08B Letteratura cristiana antica; L12E Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la Letteratura greca***; 8) Storia greca (L02A); 9) Storia romana (L02B); 10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B Archeologia classica; L03C Archeologia cristiana; L03D Archeologia medievale; L04X Topografia antica; 11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A Filosofia teoretica; M07C Filosofia morale; M07D Estetica; M07E Filosofia del linguaggio; M08A Storia della filosofia; M08B Storia della filosofia antica; M08C Storia della filosofia medievale; M08D Storia della filosofia araboislamica. ------------ * L'esame orale e' integrato da una prova scritta. ** L'esame orale e' integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova e' obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno. *** L'esame orale puo' essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica. B. Indirizzo moderno: 6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B Letteratura latina medievale e umanistica; L10A Filologia romanza; L11B Filologia italiana; L12D Letterature comparate; L12E Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la Filologia romanza; 8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X Storia medievale; M02A Storia moderna; M04X Storia contemporanea. Fra le due discipline e' compresa necessariamente la Storia medievale, oppure la Storia moderna, oppure la Storia contemporanea; 10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D Archeologia medievale; L25A Storia dell'arte medievale; L25B Storia dell'arte moderna; L25C Storia dell'arte contemporanea; 11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A Filosofia teoretica; M07C Filosofia morale; M07D Estetica; M07E Filosofia del linguaggio; M08A Storia della filosofia; M08C Storia della filosofia medievale; M08D Storia della filosofia araboislamica. 3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualita' (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualita' possono essere scelte liberamente dallo studente. Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 83, comma 1. La scelta e' effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicita' culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. 4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite dalle strutture competenti. Art. 89. Norme transitorie 1. Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento. 2. Le strutture competenti sono tenute a stabilire le modalita' per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potra' essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 11 giugno 1998 Il rettore: Calzoni