IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica 30  ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  14 del  18 gennaio 1996,  e successive  modificazioni e
integrazioni,   recante   modificazioni   all'ordinamento   didattico
universitario relativamente al corso di laurea in lettere;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  l'art.  17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  ed  in
particolare il comma 95 che prevede che l'ordinamento degli studi dei
corsi di  diploma universitario, di  laurea e di  specializzazione e'
disciplinato  dagli atenei  in conformita'  ai "criteri  generali" da
definirsi  con uno  o piu'  decreti del  Ministro dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'atto di indirizzo del Ministero della ricerca scientifica e
tecnologica  "autonomia  didatticaregime  transitorio" del  5  agosto
1997;
  Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche
risponde  ai   requisiti  previsti   dall'atto  di   indirizzo  sopra
richiamato;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli 80 ed 81 - Titolo  V - Facolta' di lettere e filosofia
relativi  al  corso  di  laurea   in  lettere,  vengono  soppressi  e
sostituiti  dai  nuovi  articoli   dall'80  all'89,  con  conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
                              Titolo V
                   FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
                              Art. 80.
  La facolta' di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere,
la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere e
i  diplomi universitari  di  operatore dei  beni  culturali (sede  di
Spoleto) e per traduttori e interpreti (sede di Terni).
                     Corso di laurea in lettere
                              Art. 81.
                         Afferenza e accesso
  1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facolta' di lettere
e filosofia.
  2. L'accesso  al corso  di laurea e'  regolato in  conformita' alle
vigenti disposizioni di legge.
                              Art. 82.
                    Finalita' del corso di laurea
  1.  Il  corso di  laurea  in  lettere ha  lo  scopo  di fornire  le
conoscenze scientifiche e le  capacita' critiche necessarie cosi' per
ogni attivita' professionale che  richieda attitudini e competenze di
ambito letterario, come per la  ricerca scientifica in ciascuna delle
aree disciplinari caratterizzanti di  cui all'articolo che segue, con
particolare  riferimento agli  studi  letterari  e umanistici  propri
della tradizione culturale italiana ed europea.
                              Art. 83.
                  Aree disciplinari caratterizzanti
  1. Sono caratterizzanti del corso  di laurea in lettere le seguenti
aree disciplinari.
   1) area delle scienze letterarie;
   2) area delle scienze filologiche;
   3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;
   4) area delle scienze storiche;
   5) area delle scienze archeologiche;
   6) area delle scienze storicoartistiche;
   7) area delle scienze antropologiche e geografiche;
   8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;
   9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.
  2.  Le strutture  competenti  potranno individuare  successivamente
altre aree  disciplinari caratterizzanti in relazione  agli interessi
culturali, didattici e scientifici del corso di laurea.
  3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art.
88, comma  3, i settori scientificodisciplinari  come determinati dal
decreto  del Presidente  della  Repubblica 12  aprile 1994  (Gazzetta
Ufficiale  8 agosto  1994, n.  184, supplemento  ordinario n.  112) e
decreto  ministeriale 23  giugno 1997  (Gazzetta Ufficiale  29 luglio
1997, n. 175, supplemento ordinario  n. 152), vengono collocati dalle
strutture  competenti nelle  aree disciplinari  caratterizzanti. Ogni
settore  scientificodisciplinare  puo' far  parte  di  una sola  area
disciplinare caratterizzante.
                              Art. 84.
              Durata e articolazione del corso di laurea
  1. Il  corso di  laurea in lettere  dura 4 anni  e comprende  da un
minimo di 21 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento.
  2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi:
   1) classico;
   2) moderno.
                              Art. 85.
                      Organizzazione degli studi
  1.  Le strutture  competenti  stabiliscono  la distribuzione  delle
discipline sui  4 anni  di durata del  corso; determinano  inoltre le
eventuali propedeuticita' e le modalita' delle prove scritte previste
dal curricolo didattico (art. 88), come di ogni altro accertamento di
profitto che sia ritenuto opportuno.
  2.  Dopo aver  superato tutte  le prove  di esame  delle discipline
incluse  nel piano  di  studio,  lo studente  puo'  essere ammesso  a
sostenere l'esame di  laurea, il quale consiste  nella discussione di
una  dissertazione scritta  su  argomento coerente  con  il piano  di
studio seguito.
                              Art. 86.
                      Affinita' e riconoscimenti
  1. Il corso di laurea in lettere  e' affine ai corsi di laurea e ai
corsi di  diploma delle facolta'  di lettere e  filosofia, magistero,
lingue  e letterature  straniere, conservazione  dei beni  culturali,
nonche' della facolta' di scienze della formazione.
  2. Per il  riconoscimento di prove di esame  sostenute in curricoli
didattici  diversi da  quello  del  corso di  laurea  in lettere,  le
strutture competenti valutano l'utilita'  delle discipline oggetto di
tali  prove nel  contesto culturale  proprio del  corso di  laurea in
lettere, determinando altresi' l'anno di  corso a cui lo studente che
ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.
                              Art. 87.
                        Manifesto degli studi
  1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi
le strutture competenti provvedono a disciplinare, per quanto di loro
interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2,
della legge n.  341/1990. Indicano inoltre le  discipline da inserire
necessariamente  nel piano  di studio,  ai fini  della partecipazione
alle  diverse  classi di  concorso  per  l'insegnamento nella  scuola
secondaria.
                              Art. 88.
                         Curricolo didattico
  1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:
   1) Letteratura italiana (L12A)*;
   2) Letteratura latina (L07A)**;
  3) una disciplina a scelta  fra quelle dei settori L09A Glottologia
linguistica; L11A Linguistica italiana;
  4) una  disciplina a scelta  fra quelle  dei settori L16A  Lingua e
letteratura francese; L17A Lingua e letteratura spagnola; L18A Lingua
e letteratura inglese; L19A Lingua e letteratura tedesca; L21B lingue
e letterature slavoorientali.
  Con  riferimento a  peculiari  esigenze e  interessi culturali,  le
strutture competenti  possono scegliere altra "Lingua  e letteratura"
appartenente alla tradizione culturale europea;
  5) una disciplina  a scelta fra quelle dei  settori M06A Geografia;
M06B Geografia economicopolitica.
  2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:
   A. Indirizzo classico:
  6-7)  due  discipline   a  scelta  fra  quelle   dei  settori  L06C
Letteratura greca;  L06D Civilta' bizantina; L07B  Letteratura latina
medievale  e umanistica;  L08A Filologia  classica; L08B  Letteratura
cristiana antica; L12E Letteratura  dell'eta' medievale, umanistica e
rinascimentale. Fra le due  discipline e' compresa necessariamente la
Letteratura greca***;
   8) Storia greca (L02A);
   9) Storia romana (L02B);
  10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B Archeologia
classica;  L03C Archeologia  cristiana;  L03D Archeologia  medievale;
L04X Topografia antica;
  11) una disciplina  a scelta fra quelle dei  settori M07A Filosofia
teoretica; M07C  Filosofia morale; M07D Estetica;  M07E Filosofia del
linguaggio; M08A Storia della  filosofia; M08B Storia della filosofia
antica;  M08C Storia  della  filosofia medievale;  M08D Storia  della
filosofia araboislamica.
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   * L'esame orale e' integrato da una prova scritta.
  ** L'esame  orale e' integrato  da una prova scritta  di conoscenza
linguistica. Tale  prova e'  obbligatoria per l'indirizzo  classico e
consigliata per l'indirizzo moderno.
  *** L'esame  orale puo' essere  integrato da forme  di accertamento
scritto di conoscenza linguistica.
   B. Indirizzo moderno:
  6-7)  due  discipline   a  scelta  fra  quelle   dei  settori  L07B
Letteratura latina  medievale e  umanistica; L10A  Filologia romanza;
L11B Filologia italiana; L12D Letterature comparate; L12E Letteratura
dell'eta'  medievale,   umanistica  e  rinascimentale.  Fra   le  due
discipline e' compresa necessariamente la Filologia romanza;
  8-9) due  discipline a  scelta fra quelle  dei settori  M01X Storia
medievale; M02A Storia moderna; M04X Storia contemporanea. Fra le due
discipline e' compresa necessariamente la Storia medievale, oppure la
Storia moderna, oppure la Storia contemporanea;
  10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D Archeologia
medievale;  L25A Storia  dell'arte medievale;  L25B Storia  dell'arte
moderna; L25C Storia dell'arte contemporanea;
  11) una disciplina  a scelta fra quelle dei  settori M07A Filosofia
teoretica; M07C  Filosofia morale; M07D Estetica;  M07E Filosofia del
linguaggio; M08A Storia della  filosofia; M08C Storia della filosofia
medievale; M08D Storia della filosofia araboislamica.
  3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualita' (da un minimo di
10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo
scelto dallo studente  e in funzione dei  percorsi didattici definiti
da ciascun corso  di laurea, anche per  le opportune biennalizzazioni
e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualita' possono
essere scelte liberamente dallo studente.
  Fra le discipline scelte  sono necessariamente rappresentate almeno
3 delle aree  disciplinari di cui all'art. 83, comma  1. La scelta e'
effettuata, comunque, in modo  da garantire l'organicita' culturale e
l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.
  4.  Per  essere  ammesso  all'esame di  laurea,  lo  studente  deve
dimostrare  di  avere  adeguata   conoscenza  di  almeno  due  lingue
straniere. Le  relative prove di  idoneita', da collocare,  di norma,
non prima del  terzo anno, si svolgono secondo  le modalita' definite
dalle strutture competenti.
                              Art. 89.
                          Norme transitorie
  1. Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi secondo
il curricolo previsto dal precedente ordinamento.
  2. Le strutture competenti sono tenute a stabilire le modalita' per
il riconoscimento  degli esami sostenuti dagli  studenti iscritti che
optino  per   il  nuovo  ordinamento.  Tale   opzione  potra'  essere
esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 11 giugno 1998
                                                  Il rettore: Calzoni